Il Ministero dell'Interno - nel rispondere ad un quesito riguardante la decorrenza della nuova disciplina prevista dall'art. 57 ter del D.L. n. 124/2019 (il c.d. decreto fiscale) - ha chiarito nei giorni scorsi che, dal 25 dicembre 2019, gli enti locali hanno la possibilità di nominare il presidente del proprio collegio dei revisori dei conti, anche in caso di sostituzione di un membro già in carica.
Va ricordato che la nuova norma ha modificato i meccanismi di scelta dei guardiani dei conti di Comuni, Unioni, Province e Città metropolitane: in particolare, oltre a circoscrivere il sorteggio su base provinciale, il decreto fiscale ha previsto il ritorno all'elezione per i presidenti degli organi collegiali (che nei Comuni sono obbligatori quando il numero degli abitanti supera le 15.000 unità).
Sulla questione sono stati sollevati alcuni dubbi, ma il Viminale ha chiarito che il nuovo sistema è applicabile fin da Natale scorso (giorno di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale), anche per le sostituzioni di membri sorteggiati; tuttavia, la nomina non è del tutto libera, dato che rimane obbligatorio scegliere il nome fra coloro che hanno determinati requisiti.
Leggi il parere ministeriale
Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:
"Collegio revisori del Comune, presidente scelto dal consiglio"
"Elenco dei revisori su base provinciale"
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